IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, 168;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di Teramo emanato con decreto
rettorale  n.  128 dell'11 ottobre 1996, e pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 22 ottobre
1996,  n.  248,  in  particolare  l'art.  129,  nonche' le successive
modifiche adottate da questo Ateneo;
  Vista  la  delibera  adottata dal senato accademico integrato nella
seduta  del  4 aprile 2000 con la quale si formulano modificazioni ed
integrazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Teramo;
  Vista  la  rettorale  n.  3102 del 13 aprile 2000 con la quale sono
state  trasmesse  le  deliberazioni degli organi accademici di questo
Ateneo  relative  alla modifica degli articoli 42, comma 1; 16, comma
1;  9-bis; 14, comma 1; 32, comma 1; 33, comma 1 e introduzione comma
1-bis;  34,  commi  1  e  2;  64,  commi  1,  2 e 3; 28, 59, comma 6;
inserimento art. 65-bis;
  Vista  la  nota  M.U.R.S.T.  n.  756  del  27 aprile 2000 in cui si
comunica  che  non vi sono osservazioni da formulare sulle variazioni
di statuto proposte;
  Valutato ogni opportuno elemento;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Teramo emanato con
decreto  rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e successive modifiche
e integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue:
    dopo l'art. 9, inserire:
  Art.  9-bis.  -  L'Universita'  puo' concorrere al funzionamento di
comitati,   circoli,  associazioni  comunque  altrimenti  denominati,
purche'  costituiti da laureati dell'Universita' di Teramo con almeno
200  iscritti,  a  condizione  che  i  predetti  organismi perseguano
finalita' rispondenti ai compiti istituzionali dell'Ateneo.
  Art.  14,  comma  1.  -  All'art.  14,  comma 1, dopo le parole "le
strutture  necessarie", aggiungere: "le attivita' ricreative, sociali
e  culturali del personale universitario si svolgono anche attraverso
apposite  convenzioni  con  le  associazioni del personale che, a tal
fine, possono utilizzare locali e attrezzature dell'Universita'. Alle
associazioni  del  personale  sono  assegnati finanziamenti destinati
specificatamente a tali attivita'".
  Art. 16, comma 1. - Nel testo del comma 1, dell'art. 16, sostituire
le   date:   "1o novembre"   e   "31 ottobre"   rispettivamente  con:
"1o ottobre" e "30 settembre".
  Art. 28. - Dopo le parole: "... il collegio dei revisori dei conti"
aggiungere: "il nucleo di valutazione di Ateneo".
  Art.  32,  comma  1.  -  Dopo  le parole "Il rettore dura in carica
quattro  anni" adde: "accademici, ferma restando l'eccezione prevista
dal precedente art. 31, comma 4".
  Art.  33, comma 1. - Il comma 1, dell'art. 33 viene sostituito come
segue:  "il  Rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo
pieno,  un  pro-rettore  vicario  ed  eventuali altri pro-rettori per
determinate materie nel numero massimo di tre nonche' propri delegati
per determinati incarichi".
  Dopo  il  comma  1,  viene inserito il comma 1-bis: "al pro-rettore
vicario e agli altri pro-rettori puo' essere demandata dal rettore la
firma degli atti e dei provvedimenti".
  Art.  34,  comma  1.  -  Dopo  le  parole  "... sono esercitate dal
pro-rettore" adde: "vicario".
  Art. 34, comma 2. - Dopo le parole "... esercitate dal pro-rettore"
adde: "vicario".
  Art. 42, comma 1. - Le parole "..., per gli organi decentrati, ..."
sono  sostituite con: "..., per le strutture didattiche e di ricerca,
...".
  Art.  59,  comma  6.  -  Dopo  le parole "..., al prorettore" adde:
"vicario, ai pro-rettori, ai delegati del Rettore", dopo al direttore
amministrativo,  adde:  "ai  delegati  del direttore amministrativo",
dopo le parole "collegio dei revisori dei conti" adde: "ai componenti
del nucleo di valutazione di ateneo".
  Art.  64,  comma  1. - Dopo le parole: "da cinque membri", cassare:
"... di cui due supplenti.".
  Art.  64,  comma  2.  -  Il  comma viene sostituito come segue: "un
componente,  che  assume  le  funzioni di presidente del collegio, e'
scelto  tra i magistrati della corte dei conti; tre sono scelti tra i
dirigenti  o  i  dirigenti  generali  dei  Ministeri M.U.R.S.T. e del
Tesoro;  uno  e'  scelto  tra  gli  iscritti  agli albi ufficiali dei
revisori dei conti".
  Art.  64,  comma  3.  -  Dopo  il  comma  2, e' aggiunto il comma 3
seguente:  "Il  presidente puo' nominare un presidente vicario che lo
sostituisca nei casi di necessita'".
  Art. 65. - Dopo l'art. 65 e' inserito:
           Sezione IV-bis nucleo di valutazione di ateneo
  Art.  65-bis  -  1.  Il  Nucleo di valutazione di ateneo esplica le
funzioni previste dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed
eventuali  successive  modificazioni  od  integrazioni nonche' quelle
attribuitegli dal presente statuto o dai regolamenti di ateneo.
  2.  Il nucleo di valutazione di ateneo e' composto da un massimo di
nove  membri  di cui almeno due anche in ambito non accademico scelti
fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione.
  3.  E'  nominato  dal  rettore,  sentito il senato accademico ed il
consiglio  di  amministrazione,  e  dura  in  carica due anni solari,
conservando  eventualmente  l'incarico fino al termine dell'esercizio
finanziario dell'ultimo anno.
    Teramo, 6 giugno 2000
                                                    Il rettore: Russi